Obbligo di assicurazione professionale per i medici dipendenti del SSN ? Sospeso !

L'obbligo di polizza assicurativa stabilito per i professionisti dalla legge 148/2011 non vale per i medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.

15 agosto 2014: chi non ricorda codesta data? Di certo non per una qualche assolata vacanza estiva, bensì per l’entrata in vigore della cosiddetta Legge Balduzzi (decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), che, alla lettera e) del comma 5 dell’art.3, recita “a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi  della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale”.

E invece no!

Infatti, in base a quanto previsto dall’art. 3 (Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie), comma 2, del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158: “… (omissis) al fine di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:

a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l’obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie… "; la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha posto la questione al Ministro Lorenzin e quindi al Consiglio di Stato, il quale - con parere n. 486 del 19 febbraio 2015 della II sezione - ha affermato che "l'obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie non possa ritenersi operante fino a quando non sarà avvenuta la pubblicazione ed esaurita la vacatio legis del D.P.R. previsto dal capoverso dell'art. 3 del D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, che disciplinerà le procedure e i requisiti minimi ed uniformi per l'idoneità dei contratti assicurativi.

Conseguentemente, sino ad allora, non potrà essere considerata quale illecito disciplinare la mancata stipula di una polizza assicurativa, da parte degli esercenti le professioni sanitarie".

Luca Barbacane

Segretario OMCeO Venezia

 

 

 

Segreteria OMCeO Ve
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