La FNOMCeO ci trasmette, con comunicazione n. 24 del 15.04.2013, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1890_2013: "Prestazioni fisioterapiche _ Modalità di accesso alle prestazioni di medicina fisica e riabilitativa ambulatoriale".
La Fnomceo ci invia la Comunicazione n. 18 avente per oggetto: Sentenza del Consiglio di Stato n. 1579/13 "Esercizio delle funzioni di Medico Competente e iscrizione nell'elenco nazionale dei medici competenti - Medici con specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva o in Medicina Legale conseguita dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e s.m." In allegato la comunicazione.
La Fnomceo ci invia la comunicazione n. 19 avente per oggetto: "Irap - sentenza Corte Suprema di Cassazione - sezione tributaria - n. 4929/13: paga l'Irap il professionista che si avvalga di una segretaria part-time addetta alla ricezione degli appuntamenti". In allegato la comunicazione.
La Fnomceo ci invia copia della Sentenza della Corte di Cassazione n. 42174 del 23.10.2012 relativa all'esercizio abusivo della professione: "Centro Dentistico: il direttore sanitario concorre nell'esercizio abusivo della professione".
La Fnomceo ci invia copia della Sentenza della Corte di Cassazione n. 9692 del 13.06.2012 relativa all'esenzione dal pagamento dell'Irap da parte di professionista che si appoggia a strutture altrui.
05.04.2011 TAR Sicilia – (accesso ai documenti amministravi e diritto alla privacy)
L’art. 24, col comma 6, lettera d, esclude dall’accesso i documenti che «(…) riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono». L’esigenza di tutela di interessi pubblici o individuali pone in tal senso dei limiti all’accesso ai documenti amministrativi esercitato attraverso la visione e l’estrazione di copia.
E’ noto che la Corte Costituzionale con sentenza n.42/1980 ha escluso ogni possibilità di equiparazione nell’ attuale ordinamento giuridico tra impresa e lavoro autonomo: il libero professionista come tale, cioè senza organizzazione, ai sensi dell’art.2238 del c.c. non è un imprenditore, ma svolge un’attività le cui prestazioni sono di carattere personale secondo l’ art.2232 del Codice Civile. Questa decisione della Corte è di grande importanza per comprendere meglio la successiva recente sentenza (156/2001) della Consulta in materia di IRAP. Tale sentenza, infatti, sembrerebbe aprire problemi interpretativi e possibilità di contenziosi in merito all’ applicazione dell’ IRAP al lavoro autonomo ed in particolare al medico sia quando svolge la libera professione in forma autonoma che intramuraria allargata.
27.07.2010 CASSAZIONE CIVILE - no all’imposta sulla pubblicità per le targhe indicati lo studio professionale - relativamente al pagamento della imposta sulla pubblicità dovuta per l'esposizione della targa recante l'indicazione dello studio professionale, la Corte di Cassazione, ha affermato che non è ammissibile che il libero professionista in genere possa essere soggetto ad un regime fiscale differenziato - e più gravoso - rispetto a quello riservato a coloro che svolgono una qualsiasi altra attività economica in regime concorrenziale. Da ciò si è estesa ai liberi professionisti la norma la quale statuisce che l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Cassazione Civile - Sez. Trib.; Sent. n. 16722 del 16.07.2010