CERTIFICATI DI MALATTIA

La trasmissione on-line dei certificati di malattia, impone di svolgere riflessioni sul metodo con il quale il D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 ha trovato attuazione. Il processo che ha portato all’emanazione di questa norma non ha visto il coinvolgimento della professione in fase di ideazione; questo grave errore strategico ha dato come risultato che le fasi sino ad ora attivate presentano gravi problemi operativi. 

La politica che vuole trasformarci in controllori fiscali ha completamente dimenticato le attività assistenziali che ci obbligano ad individuare un sistema sempre più efficiente di cura. Questo modo temerario e autoritario di procedere deteriora il rapporto tra professione e politica e mina la qualità dell’assistenza alla persona. 

L’Ordine vuole essere al fianco di tutti i colleghi per sostenerli nel diritto ad una migliore qualità della vita professionale e personale. 

Ci attende un lavoro molto complesso per fare chiarezza sulle deficienze del sistema informatico che deve essere al servizio della professione, offrendo una risposta sollecita al cittadino che accede al sistema.
Vogliamo offrirvi con questa nostra nota alcuni dati riassuntivi di merito. La Federazione insieme a tutte le organizzazioni sindacali sta agendo con forza a tutti i livelli, per attenuare il possibile percorso disciplinare ascrivibile ai soggetti destinatari degli adempimenti. (vedi comunicato stampa presente sul sito della FNOMCeO) . 

La CIRCOLARE n. 1 dell’11 MARZO 2010 del Ministro Brunetta, fornisce indicazioni concrete sulle caratteristiche dell’illecito disciplinare ascrivibile ai soggetti destinatari degli adempimenti.
L’elemento materiale dell’obbligo di trasmissione per via telematica richiede una condotta attiva perché vi sia la violazione delle prescrizioni (invio a soggetto diverso, invio in forma cartacea, invio di informazioni incomplete o errate, invio della certificazione con ingiustificato ritardo), ovvero una totale omissione degli adempimenti richiesti (mancato invio). 

Sotto il profilo soggettivo la colpa va verificata anche in relazione alla disponibilità e al funzionamento dei mezzi telematici richiesti. La temporanea interruzione della connessione internet, costituisce per es. una causa di inesigibilità. Nell’irrogazione della sanzione si deve tener conto della gravità della violazione od omissione, nonché del grado della colpa in concreto accertata ed ascrivibile al soggetto obbligato, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza tra illecito e sanzione. 

La sanzione più grave del licenziamento può essere comminata solo in caso di RECIDIVA, ovvero in sede di irrogazione di una nuova sanzione a carico del soggetto già sanzionato per la violazione dell’obbligo e quindi nel caso in cui il soggetto manifesti apertamente la mancanza di volontà di adeguarsi. 

La circolare n. 2 dl 28.09.2010, chiarisce invece la posizione dei medici sostituti, poichè precisa che il nuovo regime di trasmissione telematica riguarda anche i medici liberi professionisti, ma il mancato utilizzo della modalità telematica non è specificamente sanzionato per questa categoria di professionisti. Le procedure per l’accesso alle procedure di digitalizzazione delle certificazioni per questi soggetti non sono ancora state definitivamente stabilite e quindi al momento non possono essere inclusi tra i soggetti obbligati all’invio telematico. 

Quindi sino alla compiuta messa a regime del sistema, le amministrazioni sono tenute ad accettare i certificati e gli attestati medici in forma cartacea se provenienti dai liberi professionisti. 

Inoltre sono emerse problematiche specifiche legate ai certificati ed agli attestati rilasciati dalle strutture ospedaliere in sede di pronto soccorso o per attestare un ricovero del paziente, con criticità nell’applicazione del nuovo modello di trasmissione. In questo caso occorre quindi individuare adeguate procedure ed attuare un monitoraggio con il concerto delle amministrazioni coinvolte, per verificare la funzionalità del servizio; ove l’attuazione non sia ancora avvenuta, continueranno ad essere rilasciati in forma cartacea fino ad adeguamento del sistema. 

Anche la Federazione Nazionale degli Ordini ha trasmesso circolari sull’argomento, l’ultima è la n. 4 del 25.01.2011 che fornisce ipotetiche modalità di accesso al sistema da parte dei liberi-professionisti, identificati 

in prevalenza, ma non in via esclusiva, con i medici sostituti. 

In questo ambito il Ministero della Salute ha chiesto la collaborazione degli Ordini professionali, con un percorso che dovrebbe svilupparsi come di seguito.
- l’Ordine deve nominare un proprio soggetto in qualità di amministratore e comunicare il nominativo al SOGEI
- l’Ordine deve nominare uno o più dipendenti in qualità di utenti, cioè di soggetti che dovranno materialmente distribuire i PIN. Anche tali nominativi andranno comunicati al SOGEI.
- Gli amministratori dovranno partecipare ad un apposito corso di formazione al fine di acquisire i dati tecnici per l’accesso al sistema, che sarà effettuato dagli utenti
- In via informale, l’Ordine dovrà raccogliere le richieste di PIN per riuscire a segnalarne un numero al SOGEI, che provvederà alla trasmissione dei PIN all’Ordine che provvederà alla loro distribuzione.
Nel momento in cui scriviamo, nessuno di questi passaggi è divenuto operativo e le procedure sono ancora in fase di valutazione e determinazione. 

Come Ordine provinciale riteniamo comunque di poterci attivare, in via informale, per la raccolta dei nominativi dei soggetti interessati. 

Con la segreteria abbiamo pertanto predisposto un modulo che i colleghi interessati possono compilare ed inviare via mail o fax alla segreteria che provvederà a raccogliere un elenco per l’assegnazione dei PIN. 

Invitiamo inoltre i colleghi e collegarsi al sito dell’Ordine dove verranno pubblicate tempestivamente tutte le informazioni e gli sviluppi di questo progetto. 

Rimane comunque a disposizione il sottoscritto e la segreteria, in particolare il segretario, la dott.ssa Caterina Boscolo per qualsiasi chiarimento.

Il Presidente
Dott. Maurizio Scassola

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