Corte di Cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 20 maggio 2008, n. 20056

l'art. 328 c.p., comma 1 prevede e punisce il rifiuto di un atto dovuto tra l'altro per ragioni di sanità, quando si tratti di un atto che debba essere compiuto senza ritardo. il D.P.R. 25.01.1991, n. 41 art. 13, che regola la materia, prevede d'altra parte per il medico di guardia l'obbligo di rimanre a disposizione , durante il turon, "per effettuare gli interventi domiciliari a levello territoriale che gli saranno richiesti", e di "effettuare al più ptesto gli interventi che gli siano richiesti direttamente dall'utente.
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