AUMENTO DELL'IVA AL 22%

Da oggi, 1° ottobre 2013, entra in vigore l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%.
La crisi di Governo blocca infatti l’approvazione del decreto legge che avrebbe dovuto rinviare l’aumento al 1° gennaio 2014. 

Tutti coloro che applicano l'Iva sui compensi per le prestazioni eseguite (e che non svolgono SOLO prestazioni ESENTI) dovranno pertanto aggiornare le procedure operative e le modalità di fatturazione per applicare la nuova aliquota ordinaria del 22% (restano invece ferme le aliquote ridotte del 4% e del 10%).
Ricordiamo molto sinteticamente alcune regole per una corretta applicazione della modifica, che deve tener conto del momento di effettuazione di cui all’art. 6 del DPR 633/72. 

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, di regola il momento di effettuazione è ancorato al pagamento del corrispettivo, ovvero alla precedente emissione della fattura, con la conseguenza che eventuali prestazioni eseguite fino al 30 settembre, ma incassate (e fatturate) dal 1° ottobre sono soggette all’aliquota del 22%. 

Per le cessioni di beni immobili, l’aliquota del 22%, ove dovuta, si applica a partire dai rogiti notarili stipulati da domani. 

L’imposta è dovuta nella misura del 21% su eventuali acconti incassati fino al 30 settembre oppure in presenza di emissione della fattura fino alla predetta data. 

- Per le cessioni di beni mobili, l’aliquota del 22% si applica alle consegne o spedizioni effettuate a partire dal 1° ottobre. 

Per acconti incassati o fatture anticipate emesse fino al 30 settembre, resta dovuta l’IVA al 21%.
Eventuali prestazioni eseguite fino al 30 settembre, ma incassate (e fatturate) dal 1° ottobre sono soggette all’aliquota del 22%.

- Lo stesso dicasi per eventuali parcelle “proforma” emesse dai professionisti fino al 30 settembre, ma incassate successivamente, per le quali è opportuno “correggere” l’importo dell’IVA, aggiornandolo con la nuova aliquota del 22%.
- In relazione all’emissione di note di variazione in data successiva all’entrata in vigore della nuova aliquota, si rende applicabile la medesima aliquota vigente alla data di effettuazione dell’operazione originaria.
Pertanto, se all’operazione originaria è stata applicata l’aliquota del 21%, in quanto effettuata prima dell’entrata in vigore dell’aumento, alla successiva nota di variazione (in aumento o in diminuzione) si rende applicabile la medesima aliquota del 21%, anche se il documento è emesso successivamente al 1° ottobre 2013.

Piero Cagnin
dottore commercialista

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