27.07.2010 CASSAZIONE CIVILE - no all’imposta sulla pubblicità per le targhe indicati lo studio professionale
- relativamente al pagamento della imposta sulla pubblicità dovuta per l'esposizione della targa recante l'indicazione dello studio professionale, la Corte di Cassazione, ha affermato che non è ammissibile che il libero professionista in genere possa essere soggetto ad un regime fiscale differenziato - e più gravoso - rispetto a quello riservato a coloro che svolgono una qualsiasi altra attività economica in regime concorrenziale.
Da ciò si è estesa ai liberi professionisti la norma la quale statuisce che l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
Cassazione Civile - Sez. Trib.; Sent. n. 16722 del 16.07.2010