A proposito di Autorizzazione per l'apertura dello studio

Cari Colleghi,
Vi aggiorno su una vicenda che penso possa essere di interesse per tutti.
In base ad una direttiva europea (Direttiva 2006/123/CE), applicata in Italia con il DPR 160/2010, il comune di Marcon aveva richiesto ad alcuni colleghi l’invio dell’istanza e della relativa documentazione per l’autorizzazione all’apertura dello studio, esclusivamente per via telematica.
Questo implicava una serie di oneri a carico del professionista tra cui l’attivazione della firma digitale.
Grazie alla fattiva collaborazione tra ANDI e Ordine, vi è stato da parte del Comune un riconoscimento importante che ha portato all’annullamento di questa procedura.
Nel merito anche il Ministero dello Sviluppo Economico, a richiesta del Comune, si è così espresso con parere 29.04.2014:
“Le professioni mediche sono escluse dall’ambito di applicazione della Direttiva 2006/123/CE (art.2 comma 2 lettera f) che, all’art. 6, prevede che gli Stati membri istituiscano gli sportelli unici attraverso i quali i prestatori dell’Unione europea possono espletare le procedure e le formalità necessarie per poter svolgere le attività di servizi e per poter inviare le domande di autorizzazione all’esercizio. Il DPR 160/2010, nel prevedere le deroghe al proprio ambito di applicazione, non riporta esplicitamente l’esclusione prevista dalla Direttiva per le attività sanitarie.
Pertanto, la Direttiva citata esclude espressamente le attività sanitarie dal suo ambito di applicazione e ciò significa in concreto, che esenta tali attività dall’obbligo delle semplificazioni e dell’eliminazione di requisiti vietati previste dalla stessa, la non menzione di tali attività all’art. 2, comma 4 del DPR 160/2010, comporta l’applicabilità anche ad esse, delle disposizioni contenute nel decreto medesimo, solo a condizione che rientrino nelle attività di impresa.
In conseguenza di quanto sopra, ad avviso dello scrivente, dovrebbe risultare evidente che ai servizi sanitari forniti all’interno di strutture, pubbliche o private, organizzate come attività di impresa, sono applicabili le norme dell’art. 160, con la conseguenza che qualunque forma di comunicazione relativa alle stesse dovrà necessariamente essere convogliata al SUAP competente per territorio.
(…)
Le attività sanitarie non organizzate in forma di impresa, invece, non dovranno sottostare alle disposizioni di cui al citato decreto n. 160 del 2010, ma dovranno evidentemente rispettare, in merito alla modalità di invio delle comunicazioni, richieste di autorizzazioni e quant’altro, le regole che ciascun Comune adotterà.
Resta fermo, infatti, che è nella facoltà del Comune determinare a quale ufficio debba essere indirizzato l’invio delle comunicazioni amministrative relative alle attività in discorso.
Tale invio, evidentemente, dovrà essere effettuato con modalità che, se ciò è giustificato da disposizioni comunali o dalle norme del Codice dell’Amministrazione Digitale, potranno corrispondere a quelle telematiche obbligatorie ai sensi dell’allegato tecnico del DPR 160/2010”.


Importante questa interpretazione del Ministero che dispone una chiara linea di demarcazione tra quella che è l’attività di impresa che si confà alle strutture sanitarie ad organizzazione complessa e l’attività dei piccoli studi che presentano organizzazione e gestione amministrativa di ben diversa portata.

Giuliano Nicolin
Presidente Commissione Albo Odontoiatri Venezia

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