Obbediamo! ... ???

L’Antitrust chiede alla FNOMCeO di sospendere alcuni articoli del Nuovo Codice di Deontologia Medica in materia di pubblicità sanitaria. Obbediamo ( ! ? )

Libera concorrenza versus decoro e dignità della professione medica, a tutela del paziente: così potremmo riassumere i termini della vicenda, probabilmente già nota a molti nostri iscritti perché innescatasi dal settembre 2014, di recente “inaspritasi” per la raccomandazione - formulata alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici (FNOMCeO) dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (da qui Antitrust) – di sospendere, almeno fino a conclusione dell’iter processuale (leggi ricorso al TAR del Lazio), l’applicazione di alcuni articoli del nuovo Codice di Deontologia Medica del 2014 (vedi primo file allegato).

In ballo la sanzione amministrativa di € 831.816, comminata con provvedimento 25078 del 04.09.2014 (vedi: http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3770136.pdf) dall’Antitrust alla FNOMCeO, rea di non avere tenuto conto di quanto raccomandato dal Garante della Concorrenza, sulla base della normativa europea in materia di pubblicità sanitaria.

“Il Codice deontologico dei medici e degli odontoiatri – afferma l’Antitrust nel suo bollettino n. 37 del 24.09.2014 – prevede disposizioni idonee a ostacolare ingiustificatamente l’attività pubblicitaria degli iscritti, disposizioni che costituiscono illecite restrizioni della concorrenza. Tali disposizioni integrano un’unica intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)".

Secondo l’Antitrust neppure il (nuovo) Codice di Deontologia Medica 2014 ha superato le problematiche già contestate alla FNOMCeO, nonostante sia stato cassato - rispetto al Codice del 2006 - il parametro del “decoro professionale” e il divieto di 'pubblicità promozionale', nonché siano state abolite le Linee Guida.

In sostanza il Garante ci rimprovera di avere ancora previsto un generale divieto di pubblicità comparativa che, oltre a non essere conforme alle attuali disposizioni, costituirebbe un’ingiustificata limitazione dell’attività promozionale delle professioni sanitarie.

La FNOMCeO ha ben spiegato come in particolare “la pubblicità comparativa costituisca una modalità promozionale molto pericolosa se applicata alla Sanità, essendo estremamente complesso effettuare confronti tra prestazioni mediche e potendo ciò essere fonte di equivoci”, ma questi argomenti non hanno convinto l’Antitrust, al punto da indurla a chiederci di sospendere l’applicazione del nostro Codice di Deontologia Medica, limitatamente agli articoli attinenti codesta materia ancora sub judice.

Alla luce di codesta vicenda viene da chiedersi cosa rimanga della funzione di garanzia e di vigilanza sul corretto esercizio della Professione, funzione che il legislatore originariamente attribuì agli Ordini Professionali.

Ci pare si riproponga la contesa tra le regole del mercato – governato dalle logiche dell’economia e del business – e le regole deontologiche della professione, contesa che sempre più spesso traspare su molteplici scenari attinenti l’attività del medico.

Nel merito della questione qui solo accennata, personalmente rimaniamo convinti che il decoro e la dignità professionale debbano essere considerati un limite invalicabile nell’esercizio dell’informazione pubblicitaria, nel perseguimento del fine ultimo che riteniamo sia e debba restare la tutela della salute della persona, anche quando essa si chiami cliente o consumatore.

Tant’è che così va il mondo…

Ci resta solo la speranza che, dopo il calvario e la crocefissione, sopravvenga la resurrezione anche per la nostra professione, nella luce del riconoscimento della sua essenza.

Dott. Luca Barbacane

Segretario dell’OMCeO Venezia

Segreteria OMCeO Ve
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