Fattura elettronica: medici e odontoiatri esonerati "parzialmente"

Testo aggiornato il 09.01.2019

DIVIETO PER I MEDICI ED ODONTOIATRI DI EMETTERE FATTURA ELETTRONICA PER I DATI DA INVIARE AL SISTEMA TS

In sede di approvazione della  Legge, 30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018 (legge di bilancio 2019) è stato fatto espresso DIVIETO per gli operatori sanitari di emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. Pertanto si è passati da obbligo, a facoltà ed infine divieto di emettere fattura elettronica. La Modifica è stata conseguenza del parere espresso (tardivamente..) dal Garante sulla Privacy.

Si riporta l'Articolo 53 Legge, 30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018:

53. L'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituito dal seguente:

« Art. 10-bis – (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari). – 1. Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonché, ai sensi dell'articolo 2-sexies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato ».
 
 

Testo aggiornato il 19.12.2018

Il Decreto fiscale che esonera parzialmente e solo per il 2019 i medici dall'emissione della fattura elettronica è stato approvato il 14.12.2018. Il provvedimento prevede che:

  • saranno ESONERATI dall’emissione delle fatture elettroniche SOLO per tutte le prestazioni eseguite che dovranno essere inviate al sistema TS per il 730 precompilato (cioè quelle fatture relative a spese mediche che il paziente può detrarsi nella dichiarazione dei redditi);

  • saranno OBBLIGATI ad emettere le fatture elettroniche per le prestazioni DIVERSE da quelle di cui al punto sopra. Esempio: fattura ad un poliambulatorio, fattura al medico sostituito, fattura per corso di formazione;

MEDICI CONVENZIONATI – i medici convenzionati, relativamente ai compensi documentati con i cedolini ricevuti dalla ASL (Risoluzione Agenzia delle Entrate 98/E/2015), continuino ad essere esonerati dall’emissione della fattura elettronica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piero Cagnin, dottore commercialista, consulente OMCeO Provincia di Venezia

Si premette che è in esame in Parlamento una proposta di esonero per gli operatori sanitari dall'obbligo della fatturazione elettronica per l'anno 2019. Pertanto si suggerisce di seguire l'evolversi della situazione o su questo sito o tramite il proprio consulente fiscale. Se la proposta viene approvata dal primo gennaio 2019 i MEDICI saranno esonerati PARZIALMENTE dalla fattura elettronica.

Si riassumono sinteticamente obblighi ed esoneri dei medici:

  • saranno ESONERATI dall’emissione delle fatture elettroniche SOLO per tutte le prestazioni eseguite che dovranno essere inviate al sistema TS per il 730 precompilato (cioè quelle fatture relative a spese mediche che il paziente può detrarsi nella dichiarazione dei redditi);
  • saranno OBBLIGATI ad emettere le fatture elettroniche per le prestazioni DIVERSE da quelle di cui al punto sopra. Esempio: fattura ad un poliambulatorio, fattura al medico sostituito, fattura per corso di formazione;
  • IN OGNI CASO, NON SARANNO ESONERATI dal ricevimento delle fatture elettroniche; i fornitori, che non saranno esonerati, emetteranno fatture elettronica. Esempio: lo studio odontotecnico, il consulente fiscale, l’avvocato, il collaboratore dentistico, il sostituto del medico, la società immobiliare che affitta l’immobile etc.

Detto questo è evidente che il medico anche SE ESONERATO dall’emissione della fattura elettronica per alcune prestazioni dovrà comunque attrezzarsi per emettere eventuali fatture escluse dall’esonero e per ricevere le fatture elettroniche che eventualmente riceverà.

MEDICI CONVENZIONATI – si ritiene che anche i medici convenzionati, relativamente ai compensi documentati con i cedolini ricevuti dalla ASL (Risoluzione Agenzia delle Entrate 98/E/2015), continuino ad essere esonerati dall’emissione della fattura elettronica.

FATTURA ELETTRONICA - ESONERATI I REGIMI FORFETARI

REGIME FORFETARIO – tutti coloro che aderiscono al Regime Forfetario NON SARANNO OBBLIGATI ad emettere fattura elettronica (salvo le fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione, come già oggi succede).
Come detto sopra però anche i regimi forfetari NON SARANNO ESONERATI dal ricevimento delle fatture elettroniche pertanto dovranno attrezzarsi per riceverle e poterle consultare (si consiglia l’attivazione del CASSETTO FISCALE dove sarà possibile ricevere le fatture e comunque di consultare il proprio consulente di fiducia per la soluzione più adatta da seguire in base alle esigenze di ciascun utente).

ATTENZIONE: se la legge di Bilancio sarà approvata senza modifiche dal 01/01/2019 il limite dei ricavi per poter optare per il regime forfetario sarà innalzato da €30.000 a €65.000. Pertanto chi non supererà i 65.000 nel 2018 potrà richiedere di usufruire del Regime Forfetario per l’anno 2019 ed essere così esonerato dalla Fatturazione Elettronica.

Piero Cagnin, dottore commercialista, consulente OMCeO Provincia di Venezia

FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA articolo del 19.10.2018

Segreteria OMCeO Ve
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