Corte di Cassazione Penale: condotta negligente del medico di Pronto Soccorso

Corte di Cassazione Penale: condotta negligente del medico di Pronto Soccorso

CORTE DI CASSAZIONE PENALE – Condotta negligente del medico di pronto soccorso per omessa diagnosi tempestiva. La mancata annotazione nel verbale di Pronto Soccorso di alcuna sintomatologia soggettiva, unitamente alle risultanze discordanti della prova orale (deposizioni testimoniali e dichiarazioni della persona offesa) costituisce prova della superficialità della ricorrente nel momento dell'approccio diagnostico (sentenza nr. 44810/14).

FATTO: La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 13/12/2013, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava estinto per prescrizione il reato di lesioni colpose ascritto all'imputata, confermando le statuizioni nei confronti delle parti civili, con il favore delle spese. All'Imputata, quale medico in servizio presso il Pronto soccorso dell'Ospedale -----, era addebitato di avere omesso la diagnosi tempestiva della torsione del funicolo spermatico sinistro di V.F., cui era derivata la necrosi e la conseguente asportazione del testicolo. L'iter clinico della vicenda era così ricostruito. Il ----, intorno alle ore 13, il V. si presentò presso l'Ospedale a seguito dell'insorgenza di un forte dolore in sede lombare sinistra. Durante la visita l'imputata omise di procedere ad analisi testicolare, ponendo diagnosi di colica renouretarale sinistra e somministrando terapia antinfiammatoria e antispastica. Il V. fu dimesso con prescrizione di Voltaren al bisogno e riposo a letto, con applicazione di borsa calda e raccomandazione di eseguire successivamente ETG dell'apparato urinario e analisi delle urine. La remissione del dolore non fu totale, tanto che, a causa della persistenza della dolenzia, alle 3.30 del ----- egli si recò nuovamente al pronto soccorso ove un sanitario consigliò il ricovero presso altra struttura. Alle 5.00 dello stesso giorno il V. si recò al Pronto Soccorso dell'Ospedale civico di -----, ove il medico di turno pose diagnosi di tumefazione dolente del testicolo sinistro, chiedendo consulenza urologica. L'esame ETG rivelò una condizione richiedente intervento chirurgico, al quale alle 9.52 veniva sottoposto il V.. In sede d'intervento fu riscontrato un doppio avvitamento del funicolo spermatico sinistro su se stesso, sicché, a seguito di constatazione di irreversibile necrosi coagulativa, fu eseguita l'asportazione del testicolo e la fissazione di quello contro laterale al fine di evitare eventuale torsione dello stesso. Rilevavano i giudici del merito che l'evenienza, determinata da un accidentale avvitamento del testicolo attorno al proprio asse vascolare, è situazione che induce all'irreversibile necrosi del testicolo se protratta per 6 -8 ore, talché la tempestività della diagnosi è fondamentale ai fini del trattamento. Da ciò la condotta negligente della imputata poiché, se tempestivamente diagnosticata, la patologia si sarebbe potuta trattare in sede chirurgica con ottime probabilità di salvare il testicolo. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 40, 43 e 590 c.p., artt. 125 e 546 c.p.p..

DIRITTO: La Corte Suprema di Cassazione rileva che la sentenza di primo grado chiarisce, in una situazione di sostanziale doppia conforme (ravvisabile nella specie, poiché la seconda pronuncia, pur dichiarando la prescrizione, implicitamente confermava la ritenuta responsabilità dell'imputato ai fini civili), come proprio la mancata annotazione nel verbale di Pronto Soccorso di alcuna sintomatologia soggettiva, unitamente alle risultanze discordanti della prova orale (deposizioni testimoniali e dichiarazioni della persona offesa) costituisce prova della superficialità della ricorrente nel momento dell'approccio diagnostico. Una volta accertato, con motivazione logica, che al momento dell'ingresso in pronto soccorso la sintomatologia dolorosa testicolare fu denunciata, ne discende l'evidente collegamento tra i fatti del ---- e l'infondatezza della tesi difensiva dell'autonomia dei due episodi, peraltro sconfessata anche dal conclamato perdurare della dolenzia senza soluzione di continuità nel breve lasso di tempo (inferiore a 48 ore) che li separa.

a cura di Marcello Fontana - Settore Legislativo FNOMCeO

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